PREPOSTI
Il “preposto” ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Il corso di formazione riservato ai preposti è obbligatorio per legge ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. secondo i contenuti e la durata prevista dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Il prepoto deve obbligatoriamente frequentare un corso di formazione di 8 ore oltre al corso di formazione previsto per i lavoratori (aggiornamento quinquennale di 6 ore).